La riforma del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (avevo fatto un articolo anche qui) è entrata in vigore lo scorso 14 luglio a seguito della pubblicazione del DPR 81/2023, che modifica il DPR 62/2013 e che ha richiamato le singole amministrazioni a definire un proprio codice di comportamento che integri e specifichi quello nazionale, alla luce della propria realtà organizzativa e funzionale, dei suoi procedimenti e processi decisionali.
Il nuovo codice etico per i dipendenti pubblici non va a definire cosa può fare l’amministrazione pubblica in materia di Social Media ma definisce solamente cosa possono fare i dipendenti pubblici sui social media.
Gli aspetti normativi a mio avviso hanno ancora un grande buco.
Non viene nemmeno normata la titolarità dei social media amministrativi. Un ragionamento di titolarità personale che va contro ad ogni ragionamento pubblico. Il Business Manager di Meta deve essere per esempio intestato ad una persona che non può essere il sindaco, visto che potrebbe mutare.
Che metodo di pagamento effettuare? Come? Se le norme non permettono la spesa pubblica per la pubblicità.
Nessun comune, attualmente, potrebbe fare la pubblicità sui social con propri fondi.
Perché non normare questi aspetti di titolarità della pagina e dell’account pubblicitario?
Tra 30 anni ci arriveremo… forse.
Ecco i commi più interessanti del nuovo codice comportamentale
4.1. Art. 11 bis – Utilizzo delle tecnologie informatiche
Comma 2:
“2. L’utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all’attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell’amministrazione. L’utilizzo di caselle di posta elettroniche personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti al servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all’account istituzionale”.
Comma 4:
“4. Al dipendente è consentito l’utilizzo degli strumenti informatici forniti dall’amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché’ l’attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali”.
Non si possono quindi usare i social nel computer di lavoro.
4.2. Art.11 ter – Utilizzo di informazioni e dei social media
“1. Nell’utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché’ le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza”.
Segreto Professionale
“2. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale”.
Il dipendente pubblico non può sparare a zero su sindaco e amministratori\colleghi. Niente commenti nemmeno sui residenti.
3.Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l’utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l’utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.
Le “robe” amministrative non devono finire sui social né devono essere discusse sui social media.
“4. Nei codici di cui all’articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una “social media policy” per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificità le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la “social media policy” deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni”.
Il comma sconfessa i precedenti quindi il comune deve normare sul codice comportamentale interno o comunque fare una revisione del vecchio codice di comportamento.
“5. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l’amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità”.
Altro comma interessante.
“2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale”.
(comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 81 del 2023)